Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza, comunque medio tempore prive di applicazione - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente satisfattiva degli interessi delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2. Ciò in quanto alcune delle disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008); in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse rappresentata dalle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione.
Riguarda ancheart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 15 Codice dell’ambienteart. 17 Codice dell’ambienteart. 19 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina generale della VAS - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute", nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 8 a 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i quali recano la disciplina generale della VAS, per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute. La disciplina della VAS rientra, infatti, nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile». In senso analogo, v. citata sentenza n. 61 del 2009.
Riguarda ancheart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambienteart. 13 Codice dell’ambienteart. 14 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della VAS - Contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con violazione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3; 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale", per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione. Lo Stato non è infatti tenuto a concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
Riguarda ancheart. 9 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambienteart. 14 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Effettuazione della valutazione di compatibilità ambientale prima dell'approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Ritenuta violazione dei principi e delle norme comunitarie - Censura non ridondante in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che la valutazione di compatibilità ambientale viene effettuata prima dell'approvazione del piano o del programma, per ritenuta violazione degli artt. 11 e 117, commi primo (in riferimento agli artt. 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE) e quinto e 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e ) ed f ) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), dato che la prospettata violazione della direttiva comunitaria non ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Previsione di un regolamento ministeriale per stabilire le modalità di pubblicazione del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorsi delle Regioni Marche e Valle d'Aosta - Abrogazione e sostituzione della disposizione censurata ad opera del d.lgs. n. 4 del 2008 prima dell'emanazione del regolamento ministeriale - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15, il quale prevede che le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale, in quanto il regolamento ministeriale, cui tale disposizione si riferisce, non risulta emanato prima della abrogazione della disposizione stessa da parte del d.lgs. n. 4 del 2008.
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 4/2008
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Forme pubblicitarie e partecipative del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilità della disciplina denunciata ai soli piani o progetti statali sottoposti a VAS - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15 - il quale prevede che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi - poiché incentrate su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambientee altri 14