Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Umbria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Umbria nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso delle Regioni Abruzzo e Campania - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Abruzzo e Campania nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost., poiché le ricorrenti non hanno assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Basilicata - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Basilicata nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega e con il diritto comunitario e incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 117, primo e terzo comma, Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Disciplina degli scarichi, con divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee - Possibilità di deroga con autorizzazione ministeriale anche senza il consenso della Regione - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Motivazione indeterminata e contraddittoria - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso gli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. in quanto la ricorrente, oltre a non fornire alcuna argomentazione sulla pretesa lesione del principio di sussidiarietà, adduce una motivazione indeterminata e intrinsecamente contraddittoria della violazione dei parametri indicati.
Riguarda ancheart. 104 Codice dell’ambiente
AMBIENTE (TUTELA DELL') - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AVVERSO ALCUNE DISPOSIZIONI DI UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO RECANTE «NORME IN MATERIA AMBIENTALE» - ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELL'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - PROSPETTAZIONE IN MANIERA ASSERTIVA DELLA SUSSISTENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OMISSIONE DI ARGOMENTI IN GRADO DI INDURRE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO - NON LUOGO A PROVVEDERE.
Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.
Riguarda ancheart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambienteart. 154 Codice dell’ambienteart. 155 Codice dell’ambienteart. 181 Codice dell’ambienteart. 183 Codice dell’ambientee altri 3