Art. 102 t.u.a. — scarichi di acque termali
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Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma 5:
- a)in corpi idrici superficiali, purche' la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
- b)sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
- c)in reti fognarie, purche' vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati ((dagli enti di governo dell'ambito));
- d)in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
Testo vigente dal 12 novembre 2014 al 15 settembre 2020 · versione 80 su Normattiva