Art. 111 t.u.a.
impianti di acquacoltura e piscicoltura
Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.
Testo vigente dal 26 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva