Art. 113 t.u.a.
acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), disciplinano e attuano:
- a)le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- b)i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Testo vigente dal 26 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva