Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 5, comma 1, lettera e ), 6, comma 6, 12, 21 e 22, dello stesso d.lgs., sollevata in relazione agli artt. artt. 3, 5, 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4, 8 e 9, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120, Cost. e della direttiva 2001/42/CE in ragione della asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo, in quanto, posto che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante rispetto al momento in cui essa lo è per il destinatario dell'atto, nella specie, la notifica è stata effettuata tempestivamente dalla Regione ricorrente, dato che il ricorso risulta spedito a mezzo posta nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato. In senso analogo, v. sentenze n. 477/2002 e n. 300/2007.
Riguarda ancheart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 21 Codice dell’ambienteart. 22 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina generale della VAS - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute", nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 8 a 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i quali recano la disciplina generale della VAS, per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute. La disciplina della VAS rientra, infatti, nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile». In senso analogo, v. citata sentenza n. 61 del 2009.
Riguarda ancheart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambienteart. 13 Codice dell’ambienteart. 14 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della VAS - Contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con violazione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3; 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale", per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione. Lo Stato non è infatti tenuto a concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
Riguarda ancheart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 14 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Piano o programma regionale - Approvazione previo giudizio di compatibilità ambientale da parte di autorità statale - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia "governo del territorio", del diritto comunitario nonché dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Prospettazione generica - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e della direttiva 2001/42/CE. Infatti la ricorrente omette di evidenziare quale sia la lesione delle competenze regionali che deriverebbe dalla prospettata violazione del diritto comunitario, limitandosi ad affermare, genericamente, che la VAS atterrebbe non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche al governo del territorio e che la legge delega imponeva il rispetto del diritto comunitario e delle attribuzioni regionali.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Giudizio di compatibilità ambientale dell'autorità preposta quale presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Ritenuta violazione del diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non configurabilità del giudizio di compatibilità quale autorizzazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. e alla direttiva 2001/42/CE, in quanto la censura proposta poggia su un evidente errore interpretativo. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Modalità di esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inattività dell'autorità competente alla VAS - Ricorso delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta - Ritenuta violazione delle competenze statutarie, legislative e amministrative delle Regioni nella materia "governo del territorio", nonché dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Censure di ragionevolezza della disposizione impugnata non attinenti alle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali» e all'art. 2, lettera g ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che riconosce l'urbanistica quale materia di competenza esclusiva della Regione, e all'art. 97 Cost. La censura prospettata si risolve essenzialmente in una censura di ragionevolezza della legge e non attiene alle competenze regionali.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambientee altri 14