Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
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Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
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Riguarda ancheart. 119 Codice dell’ambienteart. 121 Codice dell’ambienteart. 122 Codice dell’ambienteart. 123 Codice dell’ambienteart. 132 Codice dell’ambienteart. 124 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici - Adozione, da parte delle Regioni, dei programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico, in conformità alle indicazioni stabilite nell'allegato 1 alla parte terza del Codice - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. nella parte in cui prevede che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico «in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto». Invero, premesso che non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque e che, anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici.