Art. 13 t.u.a.Redazione del rapporto ambientale

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I giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che e' tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3. I medesimi giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorita' competente alle altre autorita' ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art13 · fonte su Normattiva