Art. 134 t.u.a.
sanzioni in materia di aree di salvaguardia
L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva