Art. 136 t.u.a.proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita' previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art136 · fonte su Normattiva