Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla tutela e l'uso delle risorse idriche, sull'equilibrio del bilancio idrico e sul risparmio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge di delegazione, che impone il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Indebita ingerenza sulle materie, di potestà legislativa residuale regionale, dei "servizi pubblici locali" - Violazione del principio di leale collaborazione, per mancato coinvolgimento delle Regioni e contrasto con i principi di riparto delle funzioni amministrative - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alle materie ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di esclusiva spettanza alla legislazione statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144, 145 e 146 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano la tutela e l'uso delle risorse idriche (art. 144), l'equilibrio del bilancio idrico (art. 145) e il risparmio idrico (art. 146), per asserita violazione degli artt. 76, 117, quarto comma, e 118 Cost. Le norme denunciate rispettano il riparto delle competenze stabilito dalla legge di delegazione n. 308 del 2004, perché, nel fissare «criteri per la gestione del servizio idrico integrato» (art. 88, comma 1, lettera h , del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale. Infatti: a) l'art. 144, comma 1, nel prevedere che «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato», disciplina il regime proprietario delle acque, che è sicuramente riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.; b) i successivi commi dell'art. 144 attengono a materie riconducibili all'ordinamento civile e alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s , Cost.), perché disciplinano i criteri dell'uso delle acque, in relazione alla finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l'altro, «la vivibilità dell'ambiente»; c) l'art. 145 è anch'esso riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, perché disciplina l'equilibrio del bilancio idrico, richiamando, al comma 1, i criteri e gli obiettivi di tutela di cui al precedente art. 144 e prevedendo, al comma 3, per i «bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti», la necessità di garantire «la vita negli alvei sottesi» e di «non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati»; d) l'art. 146 disciplina specificamente una materia senza dubbio riconducibile alla tutela dell'ambiente, quale il risparmio della risorsa idrica. La rilevata riconducibilità delle norme censurate ai titoli di competenza legislativa esclusiva statale sopra indicati vale anche a far ritenere insussistente la lamentata violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost. e del principio della leale collaborazione, perché esclude sia l'invocata competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, quarto comma, Cost.) sia l'obbligo di prevedere strumenti di leale cooperazione con le Regioni, consentendo al legislatore statale di prevedere un potere regolamentare ministeriale (art. 117, sesto comma, Cost.). Anche la dedotta violazione dell'art. 118 Cost. non è fondata perché la disciplina in esame non attribuisce funzioni amministrative, ma, in attuazione della legge di delegazione, si limita a precisare - nell'àmbito delle sopra indicate competenze legislative esclusive dello Stato - i «criteri di gestione del servizio idrico», cui le Regioni e gli altri enti interessati devono attenersi, senza che abbia alcun rilievo la generalità o la specificità di detti criteri.
Riguarda ancheart. 144 Codice dell’ambienteart. 146 Codice dell’ambiente