Art. 138 t.u.a.ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attivita' di molluschicoltura

Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della salute, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attivita' di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravita' dei fatti, la chiusura degli impianti.

Testo vigente dal 26 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art138 · fonte su Normattiva