Art. 315 t.u.a. — effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non puo' ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilita' dell'intervento in qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
Testo vigente dal 26 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva