Art. 15 t.u.a.Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

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Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art15 · fonte su Normattiva