Art. 151 t.u.a.
rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato
(( Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ((A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:))
- a)il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b)la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- c)l'obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per assicurare il mantenimento)) dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d)il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- e)i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate ((dall'ente di governo dell'ambito)) e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- f)l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- g)l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
- h)le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
- i)il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ((l'ente di governo dell'ambito)) ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l)l'obbligo di dare tempestiva comunicazione ((all'ente di governo dell'ambito)) del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima;
Testo vigente dal 12 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva