Art. 156 t.u.a.
riscossione della tariffa
La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. ((La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica)).
Testo vigente dal 23 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 220 su Normattiva