Art. 157 t.u.a.
opere di adeguamento del servizio idrico
Gli enti locali hanno facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano d'ambito reso ((dall'ente di governo dell'ambito)) e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Testo vigente dal 12 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva