Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative nella materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" senza previsione dell'intesa con le Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza della chiamata in sussidiarietà e del vizio prospettato in relazione ad essa - Prevalente riconducibilità della norma impugnata alla competenza statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, non prevede la previa intesa con le Regioni interessate. Contrariamente alla tesi delle ricorrenti, difettano gli estremi dell'attrazione in sussidiarietà e non sono quindi violati i parametri che la presidiano, dovendo ritenersi che la norma impugnata sia riconducibile non già alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), ma in via prevalente alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.), dal momento che incide sulla normativa contenuta nel codice dell'ambiente e in particolare sulla disciplina in tema di VIA e di VAS; che persegue finalità di tutela dell'ambiente; e che realizza un bilanciamento non implausibile tra la salvaguardia ambientale e il soddisfacimento di altri interessi rilevanti, quali la piena valorizzazione delle iniziative imprenditoriali in essere, ancora economicamente utili, con conseguente generale beneficio in termini occupazionali, finanziari e fiscali. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2017 e n. 117 del 2013, che hanno invece ascritto disposizioni relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; sentenze 117 del 2015 e n. 197 del 2014, sulla riconducibilità della disciplina in tema di VIA e di VAS alla materia "tutela dell'ambiente" ).
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Evocazione di parametri non competenziali (in specie, buon andamento e imparzialità della PA) - Ridondanza sulle attribuzioni regionali, essendo la norma oggetto riconducibile in via prevalente a una materia di natura "trasversale" - Ammissibilità delle censure.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), sono ammissibili le censure proposte dalle Regioni ricorrenti in riferimento a parametri - come l'art. 97 Cost. - diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni, dal momento che la ridondanza sulle attribuzioni regionali, lungi dall'essere impedita, si correla alla natura "trasversale" della materia "tutela dell'ambiente", cui è riconducibile in via prevalente la norma impugnata. Data l'ampiezza e la complessità delle tematiche afferenti alla tutela dell'ambiente, i principi e le regole elaborati dallo Stato in subiecta materia coinvolgono altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti diversi interessi giuridicamente tutelati nell'ambito di altre competenze legislative ripartite secondo i canoni dell'art. 117 Cost., interessi di cui sono portatrici anche le Regioni. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2012 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 208/2015
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza, trattandosi di legge provvedimento immune da profili di irragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento ai principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, precluderebbe la ponderazione concreta degli interessi coinvolti e l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. La denunciata preclusione è effetto consustanziale della natura legislativa della disposizione impugnata, la quale, con una previsione di contenuto particolare e concreto, incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, e perciò integra una fattispecie di legge-provvedimento, compatibile con l'assetto costituzionale dei poteri e rispetto alla quale non si ravvisano i vizi che in passato avevano consentito di dichiarare l'incostituzionalità di disposizioni di analoga natura provvedimentale. ( Precedente citato: sentenza n. 214 del 2016, sulla nozione di legge-provvedimento ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge provvedimento è compatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; tuttavia, le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2014, n. 275 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 429 del 2002, n. 2 del 1997 e n. 143 del 1989 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 208/2015
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata irragionevole salvezza dei permessi di prospezione e ricerca, anziché delle sole concessioni di coltivazione - Interpretazione restrittiva conforme al principio di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - nella parte in cui farebbe salvi tutti i titoli abilitativi, anziché le sole concessioni di coltivazione, già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. La disposizione impugnata va ragionevolmente interpretata nel senso che la proroga dei titoli abilitativi riguarda esclusivamente le concessioni di coltivazione, e non anche i permessi di prospezione e ricerca, poiché questi ultimi hanno senso logico ed economico solo se potenzialmente suscettibili di condurre al rilascio della concessione di coltivazione, che è invece precluso dal divieto (emergente dal raffronto con il previgente testo dell'art. 16, comma 17, cod. ambiente) di rilascio di (nuovi) titoli abilitativi alla coltivazione anche in caso di avvenuto rinvenimento di idrocarburi. Tale interpretazione restrittiva trova conferma nel dato letterale, in quanto "la durata di vita utile del giacimento", prevista come termine ultimo della proroga, si attaglia specificamente solo alla concessione di coltivazione.
Riguarda ancheart. 1 legge 208/2015
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta avverso l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20) - concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, stante la dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore.
Riguarda ancheart. 6-abrogatoesostituitodagli d.lgs. 152/2006art. 14 d.P.R. 90/2007art. 9 d.P.R. 90/2007art. 15 Codice dell’ambienteart. 17 Codice dell’ambienteart. 18 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Procedimento per la VAS in sede statale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta lesione delle attribuzioni regionali per omessa previsione della partecipazione delle Regioni nel procedimento destinato ad incidere sulla materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con possibilità, comunque, per la Regione di designare un componente della Commissione statale competente - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recano disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., all'art. 2, lettera g ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e alla direttiva 2001/42/CE. Infatti, la VAS, concludendosi con un "giudizio di compatibilità ambientale", rientra nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto, la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007), può designare un componente della Commissione statale competente.
Riguarda ancheart. 17 Codice dell’ambiente