Art. 166-bis t.u.a.Usi delle acque per approvvigionamento potabile

I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e gia' sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorita' competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorita' competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo

Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 151 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art166bis · fonte su Normattiva