Art. 17 t.u.a.Informazione sulla decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 2008 al 21 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate:

  • a)il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
  • b)una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  • c)le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 21 agosto 2014 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art17 · fonte su Normattiva