Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza, comunque medio tempore prive di applicazione - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente satisfattiva degli interessi delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2. Ciò in quanto alcune delle disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008); in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse rappresentata dalle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione.
Riguarda ancheart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 15 Codice dell’ambienteart. 19 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta avverso l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20) - concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, stante la dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore.
Riguarda ancheart. 6-abrogatoesostituitodagli d.lgs. 152/2006art. 14 d.P.R. 90/2007art. 9 d.P.R. 90/2007art. 15 Codice dell’ambienteart. 16 Codice dell’ambienteart. 18 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Procedimento per la VAS in sede statale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta lesione delle attribuzioni regionali per omessa previsione della partecipazione delle Regioni nel procedimento destinato ad incidere sulla materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con possibilità, comunque, per la Regione di designare un componente della Commissione statale competente - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recano disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., all'art. 2, lettera g ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e alla direttiva 2001/42/CE. Infatti, la VAS, concludendosi con un "giudizio di compatibilità ambientale", rientra nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto, la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007), può designare un componente della Commissione statale competente.
Riguarda ancheart. 16 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambientee altri 14