Art. 177 t.u.a. — Campo di applicazione e finalita'
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La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritoti, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'((ISPRA)) - ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)), senza nuovi o maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'((ISPRA)) - ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)).
Testo vigente dal 26 agosto 2010 al 25 dicembre 2010 · versione 38 su Normattiva