Art. 179 t.u.a.Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 2008 al 25 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti, in particolare mediante:

  • a)lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
  • b)la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
  • c)lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero. ((2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia))

Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 25 dicembre 2010 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art179 · fonte su Normattiva