Art. 180 t.u.a. — Prevenzione della produzione di rifiuti
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Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
- a)la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b)la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c)la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
- d)l'attuazione ((del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto)), e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Testo vigente dal 26 agosto 2010 al 25 dicembre 2010 · versione 38 su Normattiva