Art. 181 t.u.a.Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

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Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

  • a)il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
  • b)l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  • c)l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo, riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.

Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 4 gennaio 2009 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art181 · fonte su Normattiva