Art. 182-ter t.u.a. — Rifiuti organici
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La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
- a)la raccolta separata dei rifiuti organici;
- b)il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c)l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
Testo vigente dal 25 dicembre 2010 al 26 settembre 2020 · versione 41 su Normattiva