Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Rifiuti - Ceneri di pirite e polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale - Previsione di appartenenza ai sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 - Contrasto con la disciplina comunitaria e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che esigono in concreto l'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 183, comma 1, lettera n ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». La norma censurata - in contrasto con la definizione comunitaria sopra richiamata, che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi - esclude dalla categoria dei rifiuti un materiale - introducendo così una presunzione assoluta - le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che l'impresa produttrice se ne sia disfatta. Tale preclusione si pone in contrasto con l'esigenza, derivante dalla disciplina comunitaria, di verificare in concreto l'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto. Sul problema degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale, che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, ha escluso, durante il periodo della sua vigenza, precedente all'abrogazione ad opera del d.lgs n. 4 del 2008, l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti alla fattispecie oggetto del giudizio principale, v. punto 7 del Considerato in diritto della pronuncia n. 28/2010. Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, v. citata sentenza n. 103/2008. Sulla problematica delle norme penali di favore, v. citate sentenze n. 394/2006 e n. 148/1983.
sentenza 28/2010massima n. 34300 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 4/2008
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto delegato n. 152 del 2006 - Decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 216 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambienteart. 215 Codice dell’ambienteart. 210 Codice dell’ambienteart. 211 Codice dell’ambientee altri 19
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Accordi di programma per la definizione di metodi di recupero dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Asserita violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, nonché dei principi e criteri direttivi stabiliti nella delega e delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q ), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - norme che hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti, nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) - sollevate per violazione della normativa comunitaria (e quindi con la legge delega). La violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione è, infatti, prospettata con motivazioni generiche o assertive.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti - Raccolta differenziata - Nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania - Asserita violazione della normativa comunitaria - Argomenti generici ed estranei al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'individuazione dei materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti, nonché la definizione di talune operazioni, quali la "raccolta differenziata", oltre che la nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche, in quanto prospettate in riferimento alla normativa comunitaria, senza tuttavia addurre una sufficiente motivazione circa le modalità attraverso le quali la dedotta lesione ridonderebbe sulle sfere di competenza regionale. Gli argomenti spesi, per un verso sono generici, per l'altro non attengono al riparto delle competenze, perché ancorati ad un situazione di "incertezza" normativa ovvero all'irragionevolezza delle soluzioni adottate.
Riguarda ancheart. 185 Codice dell’ambienteart. 186 Codice dell’ambienteart. 194 Codice dell’ambienteart. 212 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Procedure di recupero dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Puglia, Abruzzo, Campania e Calabria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale con disciplina di estremo dettaglio - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia «rifiuti», si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 186 Codice dell’ambienteart. 189 Codice dell’ambienteart. 199 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambienteart. 215 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Raccolta differenziata - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Liguria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale - Denuncia di meri inconvenienti di fatto - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, in relazione all'art.117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f ), ed all'art. 205, comma 2, in riferimento al fatto che, identificando nella raccolta differenziata anche operazioni di separazione che avvengono durante la lavorazione del rifiuto, determinerebbero un fittizio incremento delle percentuali di raccolta differenziata senza un sostanziale miglioramento, ponendosi, irragionevolmente, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale; ciò in quanto si tratta di censure che attengono alla denuncia di meri inconvenienti di fatto, derivanti dall'applicazione delle norme impugnate e, appunto perché tali, inidonei a configurare un contrasto della disposizione impugnata con il parametro costituzionale invocato.
Riguarda ancheart. 205 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania e Puglia - Istanze di sospensione della disciplina denunciata - Assorbimento per intervenuta decisione nel merito dei ricorsi.
Restano assorbite le istanze di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 186 Codice dell’ambienteart. 189 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambiente
Ambiente - Rifiuti - Esclusione dalla categoria delle ceneri di pirite, classificate come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in materia nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenienza di una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, con una diversa definizione di sottoprodotto e con l'eliminazione del riferimento alle ceneri di pirite - Necessità di valutare l'incidenza del mutato quadro normativo sul procedimento principale - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n) , quarto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel classificare le ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti, supererebbe i limiti entro i quali la normativa e la giurisprudenza comunitaria consentono che i residui di produzione siano considerati sottoprodotto. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto ed ha eliminato il riferimento alle ceneri di pirite, con la conseguenza che appare necessario valutare gli effetti della nuova disciplina sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo .
sentenza 83/2008massima n. 32237 AMBIENTE (TUTELA DELL') - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AVVERSO ALCUNE DISPOSIZIONI DI UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO RECANTE «NORME IN MATERIA AMBIENTALE» - ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELL'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - PROSPETTAZIONE IN MANIERA ASSERTIVA DELLA SUSSISTENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OMISSIONE DI ARGOMENTI IN GRADO DI INDURRE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO - NON LUOGO A PROVVEDERE.
Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.
Riguarda ancheart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambienteart. 101 Codice dell’ambienteart. 154 Codice dell’ambienteart. 155 Codice dell’ambienteart. 181 Codice dell’ambientee altri 3