Art. 185 t.u.a. — Esclusioni dall'ambito di applicazione
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Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
- a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b)in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
- 1)le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- 2)i rifiuti radioattivi;
- 3)i materiali esplosivi in disuso;
- 4)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- 5)le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
- c)i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- c-bis)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
Testo vigente dal 29 gennaio 2009 al 19 agosto 2010 · versione 22 su Normattiva