Art. 194-bis t.u.a. — Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 2020 al 7 novembre 2021. Leggi il testo vigente →
Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio. L'esperimento delle procedure di cui al presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione delle sanzioni per il mancato pagamento e non comporta l'obbligo di corrispondere interessi. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile.
Testo vigente dal 26 settembre 2020 al 7 novembre 2021 · versione 135 su Normattiva