Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto delegato n. 152 del 2006 - Decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 216 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambienteart. 215 Codice dell’ambienteart. 210 Codice dell’ambienteart. 211 Codice dell’ambientee altri 19
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 199 a 207 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto, nella parte in cui intervengono a disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, non risulterebbero essere stati approvati a seguito di un coinvolgimento degli enti territoriali infra-statuali e dunque in violazione del principio di leale collaborazione. È, infatti, evidente la genericità della questione, non essendo individuate, nel coacervo delle disposizioni richiamate, le singole norme che incidono sulle competenze legislative regionali in riferimento alle quali sarebbe stata necessaria l'intesa.
Riguarda ancheart. 199 Codice dell’ambienteart. 200 Codice dell’ambienteart. 201 Codice dell’ambienteart. 202 Codice dell’ambienteart. 203 Codice dell’ambienteart. 204 Codice dell’ambientee altri 2
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Raccolta differenziata - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Liguria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale - Denuncia di meri inconvenienti di fatto - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, in relazione all'art.117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f ), ed all'art. 205, comma 2, in riferimento al fatto che, identificando nella raccolta differenziata anche operazioni di separazione che avvengono durante la lavorazione del rifiuto, determinerebbero un fittizio incremento delle percentuali di raccolta differenziata senza un sostanziale miglioramento, ponendosi, irragionevolmente, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale; ciò in quanto si tratta di censure che attengono alla denuncia di meri inconvenienti di fatto, derivanti dall'applicazione delle norme impugnate e, appunto perché tali, inidonei a configurare un contrasto della disposizione impugnata con il parametro costituzionale invocato.
Riguarda ancheart. 183 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Previsione secondo la quale le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero - Ricorso della Regione Calabria - Non applicabilità dei vincoli procedimentali di leale collaborazione all'esercizio dell'attività legislativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 205, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che le Regioni possano indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti tramite apposita legge, previa intesa con il Ministro dell'ambiente. La sottoposizione a vincoli procedimentali dell'esercizio della competenza legislativa regionale in tema di individuazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti determina una lesione della sfera di competenza regionale, posto che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso analogo, v. citata sentenza n. 159/2008.