Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto delegato n. 152 del 2006 - Decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 216 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambienteart. 210 Codice dell’ambienteart. 211 Codice dell’ambienteart. 212 Codice dell’ambientee altri 19
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Procedure di recupero dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Puglia, Abruzzo, Campania e Calabria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale con disciplina di estremo dettaglio - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia «rifiuti», si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 183 Codice dell’ambienteart. 186 Codice dell’ambienteart. 189 Codice dell’ambienteart. 199 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali - Conseguente lesione della competenza legislativa regionale in materia di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 204, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti. Tenuto conto che è la legge regionale che, nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni nelle materie di propria competenza, può prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, è egualmente solo ad essa che spetta provvedere a regolare dettagliatamente modalità e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo. Nella specie, la norma statale impugnata prevede un termine entro il quale i Presidenti delle Giunte regionali, in caso di inerzia delle Autorità d'ambito, devono nominare un commissario ad acta per l'adozione di provvedimenti per disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima parte quarta del decreto n. 152 del 2006. Ne discende che tale previsione, avendo ad oggetto la disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali in una materia, quella della gestione del servizi pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza regionale, lede la relativa competenza legislativa regionale.
Riguarda ancheart. 216 Codice dell’ambienteart. 2 d.lgs. 4/2008
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Procedimenti semplificati per l'autosmaltimento dei rifiuti e per operazioni di recupero - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria - Modificazione delle disposizioni denunciate, prive medio tempore di applicazione, satisfattiva delle pretese delle ricorrenti, seguita da richieste di pronuncia di cessazione della materia del contendere - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Infatti, le modifiche apportate dal suddetto art. 2, commi 33-38, del d.lgs. n. 4 del 2008 alle norme impugnate risultano effettivamente idonee a soddisfare le richieste delle Regioni ricorrenti, in quanto provvedono ad attribuire nuovamente alle Province le competenze che le norme impugnate avevano loro sottratto in favore della sezione regionale dell'albo. Anche in tale caso si deve, altresì, rilevare che le disposizioni impugnate non hanno avuto medio tempore applicazione.
Riguarda ancheart. 212 Codice dell’ambienteart. 216 Codice dell’ambienteart. 2 d.lgs. 4/2008