Art. 219-bis t.u.a.Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi

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Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonche' dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti ne' la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro:

  • 1)la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;
  • 2)l'impiego di premialita' e di incentivi economici;
  • 3)la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
  • 4)la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

Testo vigente dal 26 settembre 2020 al 31 luglio 2021 · versione 135 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art219bis · fonte su Normattiva