Art. 221-bis t.u.a.
Sistemi autonomi
I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonche' allo "statuto tipo" di cui all'articolo 223, comma 2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi gia' esistenti. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emette il provvedimento di dichiarazione di idoneita' del progetto e ne da' comunicazione ai suddetti sistemi collettivi dell'articolo 223. Il progetto ((puo' riguardare imballaggi relativi a una o piu' filiere ed)) e' redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' e contiene:
- a)un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull'intero territorio nazionale;
- b)un piano industriale comprensivo di progetto di fattibilita' tecnica ed economica, volto a garantire l'effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 237. Nel progetto sono altresi' individuate modalita' di gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalita' di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonche' sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione di cui al comma 3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, verificato che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della successiva istruttoria, comunica al proponente l'avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati progettuali non presentano un livello di dettaglio adeguato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non idoneita' del progetto. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, conclusa l'istruttoria amministrativa attestante l'idoneita' del progetto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' riconosciuto il sistema di gestione. A seguito del provvedimento di riconoscimento di idoneita' del progetto, viene effettuata apposita attivita' di monitoraggio a cura del Ministero con il supporto dell'Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento stesso, volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e la conformita' alle eventuali prescrizioni dettate. All'esito del monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato funzionamento del sistema. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all', comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi collettivi gia' esistenti, e' sospeso a seguito dell'intervenuta dichiarazione di idoneita' del progetto e sino al provvedimento definitivo di cui al comma 7. La sospensione e' comunicata al sistema collettivo di provenienza. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' revocare il riconoscimento nei casi in cui:
Testo vigente dal 18 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 198 su Normattiva