Art. 23 t.u.a. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
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L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.
Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010 · versione 12 su Normattiva