Art. 232-ter t.u.a.Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

Testo vigente dal 2 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 93 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art232ter · fonte su Normattiva