Art. 255-ter t.u.a.
Abbandono di rifiuti pericolosi
((Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.)) ((La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
- a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
- b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.)) ((I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))
Testo vigente dal 9 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 207 su Normattiva