Art. 237-quater t.u.a.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
- a)gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire piu' rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
- b)gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
- 1)rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);
- 2)rifiuti radioattivi;
- 3)rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- 4)rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
- c)impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.
Testo vigente dal 11 aprile 2014, tuttora in vigore · versione 74 su Normattiva