Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 217 Codice dell’ambienteart. 218 Codice dell’ambienteart. 219 Codice dell’ambienteart. 220 Codice dell’ambienteart. 221 Codice dell’ambienteart. 222 Codice dell’ambientee altri 26
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorsi delle Regioni Calabria e Piemonte - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nella materia "governo del territorio" - Genericità delle censure, trattandosi di disposizioni a contenuto non omogeneo - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 239 a 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata per violazione in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto le ricorrenti non hanno indicato con precisione quali delle disposizioni contenute negli articoli censurati ritenessero lesive delle proprie prerogative, stante il loro contenuto non omogeneo; sicché avrebbero dovuto esporre in modo più analitico le ragioni dell'impugnazione non limitandosi a invocare genericamente la lesione dei parametri evocati.
Riguarda ancheart. 239 Codice dell’ambienteart. 240 Codice dell’ambienteart. 242 Codice dell’ambienteart. 243 Codice dell’ambienteart. 244 Codice dell’ambienteart. 245 Codice dell’ambientee altri 8
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria, dei criteri direttivi individuati dalla legge delega, con incidenza sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul "governo del territorio" - Genericità delle censure e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 240, comma 1, lettera b ), e 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate per violazione degli artt. 3, 11, 76 (in relazione all'art. 1 comma 8, lettere e ed f della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118 Cost., in primo luogo, per genericità delle censure, limitandosi la Regione a lamentare la violazione dei parametri evocati senza tuttavia specificare le ragioni della lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite; inoltre, per oscurità e incertezza del petitum , poiché la ricorrente non chiarisce perché il rinvio, effettuato dalla disposizione, alla potestà regolamentare del Governo (in materia di competenza legislativa esclusiva statale) violerebbe le proprie competenze costituzionalmente garantite.
Riguarda ancheart. 240 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Regolamento interministeriale relativo agli interventi di bonifica, ripristino, messa in sicurezza ed emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento - Ricorso della Regione Calabria - Violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Sebbene la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi nella tematica relativa alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto". E' tuttavia in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia; sicché adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni è quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve comunque precedere il concerto degli altri organi statali.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta esorbitanza dai limiti della delega - Esclusione - Sussistenza della volontà del legislatore delegante ad innovare la disciplina preesistente - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 239 a 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la disciplina dei siti bonificati, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. per ritenuta esorbitanza dai limiti della delega, in quanto la legge delega consentiva, ed anzi in certi casi imponeva, la adozione di una nuova disciplina anche sostanzialmente innovativa rispetto alla precedente.
Riguarda ancheart. 239 Codice dell’ambienteart. 240 Codice dell’ambienteart. 242 Codice dell’ambienteart. 243 Codice dell’ambienteart. 244 Codice dell’ambienteart. 245 Codice dell’ambientee altri 8