Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimenti di VIA statale - Previo parere delle Regioni interessate - Esclusione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, sostituendo l'art. 25 cod. ambiente, nei provvedimenti di VIA statale non richiede più il previo parere della Regione interessata. Poiché la Regione è coinvolta a monte, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato.
Riguarda ancheart. 14 d.lgs. 104/2017
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 244 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, in quanto hanno stabilito che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Le ricorrenti, con memoria successiva alla proposizione del ricorso, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione.
Riguarda ancheart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega nonché lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche, in quanto dispongono che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Innanzitutto, non sussiste il denunciato eccesso di delega, considerato che già l'art. 71, comma 1, lettera a ), del d.lgs. n. 112 del 1998 (i cui contenuti sono applicabili come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004) attribuiva alla competenza dello Stato, tra l'altro, «le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni». Deve, altresì, escludersi la violazione dell'art. 117 Cost., poiché la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, comma secondo, lettera s ), Cost.; e, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento disciplinato dalle censurate disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale. Né il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto. Non sussiste, infine, l'asserita violazione dell'art. 118 Cost. poiché, fermo restando che l'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti «localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni», spetta al legislatore nazionale, in materia di competenza esclusiva dello Stato, attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo; e l'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni. Circa l'applicabilità dei contenuti del d.lgs. n. 112 del 1998 come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004, v. la citata sentenza n. 225/2009. In relazione alla circostanza che la legge di delega n. 308 del 2004 si riferisce al d.lgs. n. 112 del 1998, ma non anche ad atti amministrativi emanati, tra l'altro, prima della novella costituzionale del 2001, che ha innovato il Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. la citata sentenza n. 90/2006. Sulla rilevanza del principio di leale collaborazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi, v. le citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Sottoposizione alla VIA statale anche dei progetti localizzati sul territorio di più Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure e omessa indicazione dell'ambito di spettanza regionale leso - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), e 35, comma 1, lettera a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, laddove prevedono la VIA per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui includessero «non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (...) che semplicemente "incidano" nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale», poiché la ricorrente ha omesso di indicare l'ambito materiale di propria spettanza che verrebbe compromesso dalla norma impugnata e si è limitata a formulare censure generiche.
Riguarda ancheart. 35 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede regionale - Ipotizzato obbligo delle Regioni di attribuire il compito all'ente titolare del potere autorizzatorio - Ricorso delle Regioni Marche e Toscana - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi». Entrambe le ricorrenti, con le memorie difensive depositate in giudizio, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione della detta disposizione a seguito della sua abrogazione.