Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, in quanto prevede, in sede di disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA, che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». La ricorrente, con la memoria difensiva depositata in giudizio, ha fatto presente di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito dopo l'avvenuta abrogazione dell'impugnata disposizione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali e contrasto con la direttiva 85/337/CEE - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto prevede, in sede di disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA, che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». Il denunciato contrasto con la normativa comunitaria è insussistente poiché la direttiva n. 85/337/CEE ha enunciato il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell'esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell' iter procedimentale, in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell'Unione. Nella specie, il legislatore statale, rispettando l'obiettivo posto a livello europeo, si è limitato ad esonerare il committente o proponente l'opera o l'intervento dall'attivare forme di coinvolgimento degli enti interessati in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate nella prima parte della disposizione impugnata.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa "di estremo dettaglio" - Improponibilità della dicotomia "norme di principio-norme di dettaglio", vertendosi in materia di esclusiva competenza dello Stato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente la fase introduttiva del procedimento di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». Vertendosi in una materia (quale è quella della tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non può rilevare la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio», poiché tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni. In merito alla riferibilità della dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» alle materie di competenza legislativa concorrente, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedimentali sia comuni sia concernenti le procedure in sede regionale o provinciale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa "di estremo dettaglio" - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.
Riguarda ancheart. 27 Codice dell’ambienteart. 28 Codice dell’ambienteart. 29 Codice dell’ambienteart. 30 Codice dell’ambienteart. 31 Codice dell’ambienteart. 32 Codice dell’ambientee altri 7