Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Piemonte e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 267, comma 4, lettere a ) e c ), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 "in relazione agli allegati", 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z ) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.
v. titoletto
Riguarda ancheart. 269 Codice dell’ambiented.lgs. 152/2006art. 271-inrelazioneagliallegati d.lgs. 152/2006art. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambienteart. 287 Codice dell’ambientee altri 2
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione italiana per il Word Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l., ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.) - Inammissibilità.
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. - Sull'inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v. le cit. sentenze n. 405/2008 e n. 469 del 2005.
Riguarda ancheart. 269 Codice dell’ambienteart. 287 Codice dell’ambiented.lgs. 152/2006art. 271-inrelazioneagliallegati d.lgs. 152/2006art. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambientee altri 2
Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per tardività della notifica - Tempestività della notifica nei confronti del notificante - Reiezione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a ), 267, comma 4, lettera c ), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve). - Sulla distinzione tra i momenti di perfezionamento della notificazione nei confronti di notificante e destinatario v., citate, sentenze n. 300/2007 e n. 477/2002.
Riguarda ancheart. 269 Codice dell’ambienteart. 271 Codice dell’ambienteart. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambienteart. 287 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione degli artt. 5 e 114 Cost. anche con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Censure prive di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a ), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". - Sulla motivazione dei ricorsi di legittimità costituzionale in via principale, vedi le cit. sentenze, n. 25/2008 e n. 430/2007.
Riguarda ancheart. 269 Codice dell’ambienteart. 271 Codice dell’ambienteart. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambienteart. 287 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività - Utilizzo dei certificati verdi in materia energetica - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega - Censura priva dell'indicazione della specifica competenza regionale che risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera c ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa in relazione all'art. 76 Cost., essendo la censura priva dell'indicazione della specifica competenza regionale che risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Denunciata violazione della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché di quella residuale in materia di produzione non nazionale di energia - Dedotta ulteriore lesione del principio di leale collaborazione - Questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto fondate sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale, trattandosi, al contrario, di una disposizione che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio "determinate" misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni. -Sulla competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché sull'esclusione di una competenza residuale delle Regioni riguardo l'assetto asseritamente locale del sistema energetico, vedi, citata, sentenza n. 383/2005. -Sulla possibile esistenza di un contesto finalistico che, nell'ambito della disciplina dell'energia elettrica, attivi competenze nazionali in tema di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, vedi, citata, sentenza n. 88/2009.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso della Regione Calabria - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Questione fondata su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost., in quanto fondata sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledano l'autonomia finanziaria, trattandosi, al contrario, di una disposizione che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio "determinate" misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni.