Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Piemonte e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 267, comma 4, lettere a ) e c ), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 "in relazione agli allegati", 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z ) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.
v. titoletto
Riguarda ancheart. 267 Codice dell’ambienteart. 269 Codice dell’ambiented.lgs. 152/2006art. 271-inrelazioneagliallegati d.lgs. 152/2006art. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambientee altri 2
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione italiana per il Word Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l., ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.) - Inammissibilità.
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. - Sull'inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v. le cit. sentenze n. 405/2008 e n. 469 del 2005.
Riguarda ancheart. 267 Codice dell’ambienteart. 269 Codice dell’ambiented.lgs. 152/2006art. 271-inrelazioneagliallegati d.lgs. 152/2006art. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambientee altri 2
Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per tardività della notifica - Tempestività della notifica nei confronti del notificante - Reiezione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a ), 267, comma 4, lettera c ), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve). - Sulla distinzione tra i momenti di perfezionamento della notificazione nei confronti di notificante e destinatario v., citate, sentenze n. 300/2007 e n. 477/2002.
Riguarda ancheart. 267 Codice dell’ambienteart. 269 Codice dell’ambienteart. 271 Codice dell’ambienteart. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione degli artt. 5 e 114 Cost. anche con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Censure prive di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a ), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". - Sulla motivazione dei ricorsi di legittimità costituzionale in via principale, vedi le cit. sentenze, n. 25/2008 e n. 430/2007.
Riguarda ancheart. 267 Codice dell’ambienteart. 269 Codice dell’ambienteart. 271 Codice dell’ambienteart. 281 Codice dell’ambienteart. 284 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Emilia Romagna -Impugnazione di un intero articolo del codice dell'ambiente - Ammissibilità delle censure esclusivamente riguardo al primo comma di tale disposizione per il quale, soltanto, la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso.
v. titoletto
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato eccesso di delega, nonché asserita violazione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale - Dedotta lesione di una competenza amministrativa della Regione costituzionalmente garantita - Impugnazione di commi di un articolo del codice diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di commi di un articolo del codice dell'ambiente diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Obbligo di denunzia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega per violazione del criterio direttivo della semplificazione e certezza normativa - Censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa - Inammissibilità delle questioni.
Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa.
Riguarda ancheart. 284 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Rilascio al solo personale maggiorenne abilitato - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute - Infondatezza delle censure.
Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia Romagna - Disposizione rientrante nell'ambito della materia della formazione professionale con conseguente lesione della potestà legislativa residuale della Regione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 287, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale", per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., trattandosi di disposizione che - disciplinando l'addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa - rientra nella materia, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione, concernente la formazione professionale. -In senso analogo (illegittimità di disposizioni che allocano presso lo Stato una funzione amministrativa riservata alla competenza regionale), vedi, citate, sentenze n. 166/2008 e n. 43/2004.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Condizioni e requisiti per il rilascio del patentino alla conduzione di impianti termici - Attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della disciplina dei corsi e degli esami - Disposizioni intrinsecamente collegate a quella dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale.
Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le disposizioni dell'art. 287, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto intrinsecamente collegate a quella di cui al comma 1, per la parte in cui esso è stato dichiarato incostituzionale.