Art. 278 t.u.a. — poteri di ordinanza
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In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita' giudiziaria, l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
- a)alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarita' devono essere eliminate;
- b)alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c)alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attivita', in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010 · versione 0 su Normattiva