Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedimentali sia comuni sia concernenti le procedure in sede regionale o provinciale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa "di estremo dettaglio" - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.
Riguarda ancheart. 26 Codice dell’ambienteart. 27 Codice dell’ambienteart. 29 Codice dell’ambienteart. 30 Codice dell’ambienteart. 31 Codice dell’ambienteart. 32 Codice dell’ambientee altri 7
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedimentali comuni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto eccesso di delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.
Riguarda ancheart. 31 Codice dell’ambienteart. 39 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsto obbligo del committente di depositare il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale presso gli uffici individuati dalle amministrazioni dello Stato e dalle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per genericità e per carenza di argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto stabilisce che il committente provvede a proprie spese «al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati (...) dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome interessate».
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Affidamento a un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità del deposito dei progetti sottoposti a VIA regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117, comma sesto, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui demanda ad un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità dell'avvenuto deposito di progetti sottoposti alla "VIA regionale". Infatti, nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate (poi abrogate dal d.lgs. correttivo n. 4 del 2008) non è stato adottato il regolamento governativo ivi previsto, sicché le disposizioni stesse non hanno prodotto alcun effetto.