Art. 29-quinquies t.u.a. — Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
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Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente titolo da parte delle autorita' competenti.
Testo vigente dal 26 agosto 2010 al 11 aprile 2014 · versione 38 su Normattiva