Art. 3-sexies t.u.a.Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 2008 al 21 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 21 agosto 2014 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art3sexies · fonte su Normattiva