Art. 3-sexies t.u.a. — Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
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In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
Testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 21 agosto 2014 · versione 12 su Normattiva