Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta inosservanza, nel procedimento di approvazione del decreto attuativo, dei criteri indicati nella legge-delega n. 62/2005, che avrebbe tacitamente abrogato la delega contenuta nella legge n. 308/2004 - Esclusione che la delega successiva, relativa all'attuazione di direttive comunitarie in diverse materie, abbia abrogato la precedente, conferita nella specifica materia ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.. Infatti, deve escludersi che la delega successiva, contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 e relativa all'attuazione di un'ampia serie di direttive comunitarie in diverse materie, abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del decentramento amministrativo, dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e della libera circolazione fra le Regioni - Omessa motivazione sui parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., dal momento che la ricorrente non svolge alcuna argomentazione in relazione a detti parametri.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per aver il codice introdotto una disciplina innovativa e non di riordino - Omessa specificazione di quale incidenza avrebbe il dedotto vizio sulle competenze costituzionalmente garantite alla Regione ricorrente - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione dell'art. 76 Cost..Infatti, la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione dell'incidenza che il vizio di eccesso di delega avrebbe sulla proprie competenze costituzionalmente garantite e ha sollevato una censura del tutto generica.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze degli enti locali - Genericità delle censure prospettate - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, a causa della genericità delle censure proposte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 97, 114, 117 e 118 Cost.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale - Attribuzione allo Stato del potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione e di assumere direttamente dette misure - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione e invasione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze. Inoltre, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona.
Riguarda ancheart. 304 Codice dell’ambienteart. 305 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione allo Stato delle funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta invasione delle competenze legislative regionali, lesione dei principi di sussidiarietà e differenziazione in materia di attribuzione delle funzioni amministrative nonché eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 306, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. La disciplina in oggetto attribuisce allo Stato le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale: ciò non viola né l'art. 117 Cost., posto che in materia di danno ambientale non può esistere alcuna interferenza fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalenza della prima, né l'art. 118 Cost., perché la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale si giustifica con l'esigenza di assicurare il rispetto di criteri di uniformità ed unitarietà.