Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Reato di danno ambientale - Costituzione di parte civile per il risarcimento - Legittimazione attribuita al Ministero dell'ambiente e non anche, in via concorrente o sostitutiva, alla Regione e agli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno - Asserita violazione del principio di difesa - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserito trattamento deteriore dei valori costituzionali primari della salute dell'uomo e dell'ambiente - Insussistenza - Necessità di tutela sistemica del bene indotta dalla normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 Cost. - dell'art. 311, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno. La normativa impugnata è infatti la conseguenza logica del cambiamento di prospettiva intervenuto nella materia del danno ambientale, come emerge dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della relativa normativa. Se, originariamente, l'ambiente è stato considerato bene immateriale unitario, in modo che alla rilevanza dei numerosi e diversificati interessi che fanno capo alle Regioni e gli enti locali si aggiungeva l'esigenza di uniformità di tutela, che solo lo Stato può garantire, il quadro normativo è profondamente mutato con la direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE. Alla prima disciplina organica della materia (legge n. 349 del 1986) che legittimava a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale sia lo Stato che gli enti territoriali, si è aggiunto il principio che la prevenzione e la riparazione del danno ambientale costituiscono obiettivi della politica ambientale comunitaria, e che dunque a prevalere non è più il profilo risarcitorio, ma quello della riparazione. Successivamente, i dd.lgs. nn. 152 del 2006 e 135 del 2009 hanno stabilito, rispettivamente, la priorità delle misure di riparazione rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, nonché la tipologia delle misure di riparazione («primaria», «complementare», «compensativa»), relegando la tutela risarcitoria alla sola ipotesi in cui le misure di riparazione fossero in tutto o in parte omesse, o attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte ovvero impossibili o eccessivamente onerose. Infine, la legge n. 97 del 2013 ha eliminato, per il danno all'ambiente, il risarcimento "per equivalente patrimoniale" e imposto le "misure di riparazione". Quanto a queste ultime, se non provvede in prima battuta il responsabile del danno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede direttamente agli interventi necessari, determinando i costi delle attività occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione e agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. È dunque in questo scenario normativo che appare non più implausibile l'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale. Se il ripristino ambientale è ora al centro del sistema, ne deriva l'esigenza di una gestione unitaria, che giustifica la nuova disciplina del potere di agire in via risarcitoria riservato allo Stato, D'altra parte, la normativa non esclude che sussista il potere di agire di altri soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi subiti, dal momento che la normativa speciale sul danno ambientale si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio. Né è fondato il timore che la disciplina espone la tutela dell'ambiente al rischio di una inazione statuale, attraverso la mancata costituzione di parte civile. A prescindere dalla considerazione che la proposizione della domanda nel processo penale è solo una delle opzioni previste dal legislatore, potendo lo Stato agire direttamente in sede civile, o in via amministrativa, l'interesse alla tempestività ed effettività degli interventi di risanamento di cui sono portatori gli altri soggetti istituzionali, è salvaguardato dalla possibilità che essi hanno di presentare al Ministro denunce e osservazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente relativa e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente. Sulla preminente rilevanza accordata nella Costituzione alla salvaguardia della salute dell'uomo (art. 32) e alla protezione dell'ambiente in cui questi vive (art. 9, secondo comma), quali valori costituzionali primari, v. le citate sentenze nn. 247/1974 e 210/1987. Sulla definizione dell'ambiente come bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; nonché sulla legittimazione attiva dello Stato e degli enti territoriali, vigente la precedente normativa, in base alla loro funzione a tutela della collettività e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio, v. la citata sentenza n. 641/1987. Sulla pluralità dei profili soggettivi del bene ambientale, v. la citata sentenza n. 378/2007. Sulla non implausibile scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di tutela dell'ambiente, per assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, v. la citata sentenza n. 235/2009.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta inosservanza, nel procedimento di approvazione del decreto attuativo, dei criteri indicati nella legge-delega n. 62/2005, che avrebbe tacitamente abrogato la delega contenuta nella legge n. 308/2004 - Esclusione che la delega successiva, relativa all'attuazione di direttive comunitarie in diverse materie, abbia abrogato la precedente, conferita nella specifica materia ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.. Infatti, deve escludersi che la delega successiva, contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 e relativa all'attuazione di un'ampia serie di direttive comunitarie in diverse materie, abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del decentramento amministrativo, dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e della libera circolazione fra le Regioni - Omessa motivazione sui parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., dal momento che la ricorrente non svolge alcuna argomentazione in relazione a detti parametri.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per aver il codice introdotto una disciplina innovativa e non di riordino - Omessa specificazione di quale incidenza avrebbe il dedotto vizio sulle competenze costituzionalmente garantite alla Regione ricorrente - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione dell'art. 76 Cost..Infatti, la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione dell'incidenza che il vizio di eccesso di delega avrebbe sulla proprie competenze costituzionalmente garantite e ha sollevato una censura del tutto generica.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze degli enti locali - Genericità delle censure prospettate - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, a causa della genericità delle censure proposte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 97, 114, 117 e 118 Cost.
Riguarda ancheart. 299 Codice dell’ambienteart. 300 Codice dell’ambienteart. 301 Codice dell’ambienteart. 302 Codice dell’ambienteart. 303 Codice dell’ambienteart. 304 Codice dell’ambientee altri 13
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle funzioni amministrative delle Regioni - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art.118 Cost. Infatti, il parametro evocato è inconferente, posto che la norma impugnata attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale e la legittimazione ad agire non costituisce una funzione amministrativa da ripartire secondo i criteri dell'art. 118 Cost.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione del diritto di difesa - Evocazione di parametro non contenuto nel titolo V della Costituzione senza indicazione di come dalla sua violazione possa derivare una lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 24 Cost. Infatti, la ricorrente deduce la violazione di un parametro diverso da quelli ricavabili dal titolo V Cost. senza illustrare come da tale violazione possa derivare una menomazione delle proprie competenze.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione dell'autonomia degli enti territoriali - Omessa argomentazione sulle ragioni della affermata violazione del parametro evocato - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 114 Cost., posto che la ricorrente non svolge alcuna argomentazione a sostegno dell'asserita violazione dello specifico parametro invocato.