Art. 316 t.u.a.ricorso avverso l'ordinanza

Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, puo' ricorrere al Tribunale amministrativo regionale ((...)) competente in relazione al luogo nel quale si e' prodotto il danno ambientale. Il trasgressore puo' far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3. Il trasgressore puo' proporre altresi' ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.

Testo vigente dal 16 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art316 · fonte su Normattiva