Art. 318-septies t.u.a.Estinzione del reato)

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Testo vigente dal 29 maggio 2015, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art318septies · fonte su Normattiva